Avvocato Bassu, nel 2006 sono stato indagato in un processo penale per un fatto che ha generato scalpore nell’opinione pubblica. Il processo si è poi concluso positivamente con sentenza di non luogo a procedere per accertata prescrizione. Scrivendo il mio nome su internet nei motori di ricerca compaiono sempre quelle notizie e ritengo che siano negative per la mia immagine, anche per il lavoro che svolgo. Posso fare qualcosa, avendo già segnalato senza risposta questo problema al gestore del web?
Il mondo del web espone la persona a fenomeni lesivi della propria personalità e sono sempre più frequenti i tentativi di regolare questo mondo ultraveloce. Diritto di cronaca e riservatezza personale spesso entrano in collisione poiché sono riferiti ad esigenze opposte, l’informazione pubblica da un lato e l’immagine dall’altro. Se l’art. 21 della nostra Costituzione sancisce la libertà di stampa, al contempo l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo prevede il diritto alla vita privata, determinando così una sfera di riservatezza morale e materiale di ogni singolo individuo. Il Codice Civile appresta una tutela all’immagine personale in caso di pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona, stabilendo l’inibizione dell’attività e il risarcimento del danno.
La problematica rappresentata nel quesito è stata oggetto di una nota sentenza della Corte Europea che ha affermato il diritto all’oblìo mediante la cancellazione dei richiami contenuti nel motore di ricerca. Le condizioni necessarie per ottenere questa tutela sono: l’assenza o la perdita di interesse pubblico alla conoscenza della notizia; il trascorrere di anni dal fatto; il ruolo assunto dalla persona nella vita pubblica; il pregiudizio derivante dalla notizia. Dal momento che non è stata pronunciata una condanna, sono trascorsi molti anni e la permanenza della notizia crea un danno, ancorché non patrimoniale, appare legittima la cancellazione dei dati dal motore di ricerca.
Di recente il principale sito di ricerca sul web ha introdotto un sistema per chiedere la rimozione
dei dati sul proprio nome e immagine. In caso di mancata risposta da parte del gestore del servizio, è possibile ricorrere all’Autorità Garante della Privacy ai sensi dell’art. 7 Codice della Privacyo all’autorità giudiziaria per ottenere il risultato perseguito.
Avvocato Giuseppe BAssu
Fonte: http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2016/02/17/news/il-diritto-ad-essere-dimenticati-anche-dal-web-1.12976153?refresh_ce